La disciplina relativa alla vidimazione del registro degli aderenti ad associazioni di volontariato si ricava dall’art. 17, comma 1 del Codice del terzo Settore ( d.lgs. n. 117/2017) e dall’ art. 3 del D.M. 06 ottobre 2021.
In particolare il Codice prevede in capo a tutti gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari non occasionali l’obbligo di iscriverli in un apposito registro.
È utile ricordare quanto prescritto dall’art. 3 del D.M. 06 ottobre 2021 relativamente alle caratteristiche del registro che dev’essere:
- numerato progressivamente in ogni pagina
- bollato e vidimato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, compreso il segretario comunale del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato prima di essere utilizzato.