Quando il versamento del tributo non è avvenuto entro la scadenza prevista, il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l’applicazione di una sanzione ridotta (rispetto a quella che avrebbe applicato l’Ufficio nell’avviso di accertamento) ed interessi al tasso legale.
Il contribuente attiva, perciò, una particolare procedura di regolarizzazione volontaria denominata “ravvedimento operoso”.
Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare le irregolarità della propria posizione tributaria qualora il Comune abbia già constatato l’avvenuta violazione o abbia iniziato accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento o di liquidazione ai sensi di legge delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, d. lgs. 472/1997).