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Regione Lombardia

Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

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Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

Data:

14 Dicembre 2020

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Descrizione

La situazione epidemiologica europea relativa all’influenza aviaria è in rapida evoluzione, con crescente aumento del numero di focolai da virus HPAI, sottotipo H5, in uccelli selvatici e domestici in Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Francia, Croazia e Corsica.
Inoltre, il Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria in data 20/11/2020 ha comunicato il rilevamento di positività per il sopracitato sottotipo virale in anatidi selvatici cacciati durante l’attività venatoria nella regione Veneto.
In base a quanto sopra, il Ministero della Salute, con nota protocollo 0025509 – 26/11/2020 - DGSAF-MDS-P, evidenzia un chiaro aumento del rischio di introduzione dell’Infezione nella popolazione avicola domestica e la necessità di mettere in atto efficaci misure per una sua drastica riduzione.
In ottemperanza alla suddetta nota ministeriale la D.G. Welfare di Regione Lombardia, con note G1.2020.0040557 del 27/11/2020 e G1.2020.0040598 del 30/11/2020, ha disposto quanto di seguito dettagliato.

  1. Il rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna è consentito su tutto il territorio di competenza dell’ATS della Montagna a condizione che gli animali siano sottoposti, nelle 48 ore precedenti il rilascio, a visita clinica e ad accertamenti virologici con esito favorevole.
  2. Gli allevamenti all’aperto di pollame e di altri volatili in cattività devono ricoverare gli animali in locali chiusi e segnalare puntualmente al competente DV qualsiasi variazione dei parametri produttivi e degli aspetti sanitari, con particolare riguardo al tasso di mortalità.
  3. Le disposizione di cui al punto 2 si dovrebbe applicare, per quanto possibile, anche agli allevamenti a carattere rurale, i quali devo in ogni caso garantire che:
    • il pollame sia allevato in luoghi delimitati da una recinzione;
    • le aree di alimentazione ed abbeverata, se ubicate all'aperto, siano protette da idonea copertura;
    • l'acqua di abbeverata non provenga da serbatoi di superficie;
    • siano presenti strutture in grado di ospitare gli animali al coperto, qualora ciò si rendesse necessario a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica.
  4. La concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali può essere autorizzata esclusivamente a condizione che tali eventi siano organizzati e gestiti in maniera da ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus da volatili eventualmente infetti ad altri uccelli.
  5. Ogni rilevamento di uccelli ammalati o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci, deve essere segnalato allo scrivente Dipartimento, al fine coordinare il conferimento delle carcasse agli IIZZSS competenti per territorio per l’effettuazione dei test diagnostici necessari a confermare o escludere la presenza di virus influenzali.
  6. I cacciatori, nell’espletamento dell’attività venatoria, devono adottare ogni possibile misura di protezione individuale e comportamenti responsabili al fine di evitare il possibile contatto con i virus influenzali e prevenire la trasmissione dell’infezione al pollame o ad altri uccelli in cattività, eventualmente allevati in ambito domestico.
Ultimo aggiornamento: 06/05/2022, 16:05

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