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Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Tu ed un’altra persona maggiorenne se siete uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale potete certificare l’esistenza del vostro legame.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Sondrio.

Descrizione

Tu ed un’altra persona maggiorenne potete istituire una convivenza di fatto se risiedete nella stessa famiglia anagrafica nel Comune di Sondrio e siete uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, e non siete vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile tra di voi o con altre persone.

Puoi istituire una convivenza di fatto sia con una persona dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera.

Copertura Geografica

Comune di Sondrio.

Come fare

Tu e l’altra persona, se volete costituire la convivenza di fatto, dovete presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità in corso di validità.

Qualora tu o l’altra persona foste di cittadinanza comunitaria o extracomunitaria, occorrerà una dichiarazione Consolare attestante lo stato civile LIBERO/A DI STATO (celibe/nubile o divorziato/a) nel rispetto delle regole sull’utilizzo in Italia dei documenti esteri.

Cosa serve

Puoi costituire una convivenza di fatto se tu e l’altra persona siete:

  • liberi di stato
  • non avete vincoli di parentela o adozione
  • avete la residenza nella stessa abitazione e costituite un unico stato di famiglia

Cosa si ottiene

La registrazione della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

La registrazione della convivenza di fatto ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Quanto costa

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Tu e l’altra persona potete presentarvi di persona allo sportello dell’ufficio anagrafe o inviare la dichiarazione con i vostri documenti di identità per PEC (solo da un’altra PEC) alla casella protocollo@cert.comune.sondrio.it oppure per mail ordinaria alla casella anagrafe@comune.sondrio.it.

Ulteriori informazioni

L'ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016 mediante un controllo da parte della Polizia Locale).

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

Cessazione della convivenza di fatto
Se vuoi far cessare la convivenza di fatto, occorre che tu compili e sottoscriva il modello che si unisce tra gli allegati e che lo faccia avere all’ufficio anagrafe unitamente a copia del documento di identità di chi lo sottoscrive.

Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  • in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  • in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Diritti inerenti la casa
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Diritto all’assegnazione della casa popolare
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Impresa familiare
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

Risarcimento del danno
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c., in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio anagrafe

Largo Sindelfingen 23 - Sondrio - Centro commerciale "La Piastra"

0342526200

0342526201

Orari di apertura

anagrafe@comune.sondrio.it

PEC: protocollo@cert.comune.sondrio.it

Gestito da:

Ufficio anagrafe

Largo Sindelfingen 23 - Sondrio - Centro commerciale "La Piastra"

Allegati

Pagina aggiornata il 15/09/2026

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